DMEF 17 Giugno 2014

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto
Articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005

Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici: troviamo indicazioni riguardanti la conservazione elettronica e l’assoluzione dell’imposta di bollo. La conservazione elettronica deve garantire l’ immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e l’accesso e leggibilità dei documenti informatici nel tempo. Tali documenti devono essere conservati in modo che siano rispettate le norme del codice civile e le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e che siano consentite la ricerca e l’estrazione di informazioni dagli archivi. Il processo di conservazione si conclude con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Il Comma 3 inoltre elimina il vincolo della scadenza quindicinale sulle fatture allineando la scadenza al termine previsto per i documenti contabili: cioè 90 giorni dopo il termine della trasmissione della dichiarazione dei redditi, cioè 9 mesi dopo la chiusura dell’esercizio.
L’Art. 6 invece introduce una sostanziale modifica della gestione dei versamenti dell’Imposta di Bollo, eliminando gli obblighi di anticipare il dovuto ad inizio anno e saldare la differenza al gennaio successivo. Quindi, non è più dovuto il versamento in anticipo per l’anno 2015, da versare entro il 31/01/2015, ma il contribuente dovrà versare quanto dovuto per l’intero anno 2015, entro il 30/04/2016, in unica soluzione, attraverso modello F24 telematico.
Leggi qui il decreto