Dal 1^ gennaio 2020 con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1912 che apporta delle modifiche al regolamento (UE) n. 282/2011 relativo alle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, le aziende che effettuano cessioni Intra-UE per attestare la non imponibilità IVA dell’operazione devono poter «comprovare» la ricezione della merce da parte dei propri clienti UE. L’aspetto più rilevante riguarda l’introduzione nel regolamento n. 282/2011 dell’Articolo 45 bis, che per la prima volta individua i documenti probatori necessari per accertare la natura intracomunitaria della cessione. Tale prova consente al venditore-cedente di qualificare l’operazione come “non imponibile”, in quanto soggetta esclusivamente all’imposizione IVA prevista dallo Stato di destinazione della merce (questo il principio dettato dall’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993 n. 331).

Attuazione Regolamento UE Dal 01 Gennaio 2020

Il Regolamento n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 introduce nel Regolamento UE n.282/2011 il nuovo art.45-bis che detta precise regole sulla prova del trasporto dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria.

Lo scopo principale, come si legge dai vari «Considerando» contenuti nel Regolamento che precedono la norma è:

  • Armonizzare a livello unionale le condizioni in presenza delle quali si concretizzano i presupposti del riconoscimento della non imponibilità della cessione intra con particolare riferimento al presupposto territoriale del trasporto
  • Garantire certezza e chiarezza nella applicazione della norma
  • Ridurre il rischio di frodi transfrontaliere

In particolare al fine di fornire soluzioni pratiche per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni è necessario introdurre 2 presunzioni confutabili (presunzioni relative). In base all’art. 45-bis applicabile dal 1° Gennaio 2020 si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso altro Paese della Comunità, in determinati casi che si differenziano a seconda che il trasporto sia eseguito dal fornitore (o da un terzo per suo conto) oppure dal cessionario (o da un terzo per suo conto).

Grazie alle funzionalità di Arxivar e di Soluzioni di Firma da noi rivendute, possiamo prevedere tre possibili soluzioni le cui principali differenze sono legate alla modalità di Firma del documento da parte del Cessionario e alla successiva archiviazione automatica o meno della sua risposta.

  1. Invio email «semplice» con allegata  dichiarazione; il cliente dovrà rispondere alla email ricevuta allegando la dichiarazione compilata e firmata
  2. Invio email «con task» con allegata dichiarazione, il cliente all’interno della email, grazie a bottoni intuitivi, potrà accettare\rifiutare. Nel caso di accettazione dovrà allegare la dichiarazione compilata e firmata (in questo caso dovrà firmare in autonomia il documento); in caso di rifiuto inserirà una motivazione del rifiuto
  3. Invio email «avanzata» con un link integrato alla Soluzione eSignAnyWhere (eSAW), il cliente all’interno della email troverà un  link e cliccando su di esso avrà la possibilità di visualizzare il documento ed appore immediatamente la firma elettronica su di esso. Si tratta in ogni caso di Soluzioni di partenza che possono essere totalmente Personalizzate ed Ampliate a seconda delle esigenze specifiche dell’Azienda