DLG n.82 del 7 marzo 2005

“Codice dell’amministrazione digitale” che ha subito nel corso del tempo varie modifiche (a opera del DLG 18 ottobre 2012 n. 179 nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98)

Il decreto distingue la firma digitale come un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro e che prevede l’utilizzo di un dispositivo di firma sicuro e di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore autorizzato.
Sotto il profilo probatorio è stata ribadito dal DLG 82/2005 che “L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21” (comma 1 bis art. 20).
Inoltre il documento firmato elettronicamente, sul piano probatorio è valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive nominate sopra (comma 1 art. 21).
L’efficacia automatica di scrittura privata e la presunzione semplice che il dispositivo di firma sia riconducibile al titolare sono attribuite anche alla firma elettronica avanzata: l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria(comma 2 art. 21).
La titolarità della firma elettronica qualificata è garantita dai “certificatori” (disciplinati dagli articoli 26-32bis), che  hanno il compito di tenere i registri delle chiavi pubbliche, per verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. I certificatori possono anche accreditarsi presso l’Agenzia per l’Italia digitale (DigitPA) e in tal caso vengono chiamati certificatori accreditati.
L’acquisizione di una firma digitale per i soggetti privati (chiave privata, inserita nel dispositivo di firma sicuro, e chiave pubblica, inserita nel certificato) è a pagamento, attraverso la sottoscrizione di un contratto con il certificatore accreditato.
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