Decreto n. 82 del 7 marzo 2005

Codice dell’amministrazione digitale
Entrata in vigore del decreto: 01/01/2006 poi modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 235/2010

In Italia, l’invio di una email certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevuta; ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ed equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi.
In alcune parti del Codice si fa riferimento alle trasmissioni telematiche, in particolare negli articoli 6, 45, 46, 47, 48, 54.
Le PA devono pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice.
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