DL n.179 del 18 ottobre 2012

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

L’articolo 5 sancisce che le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane devono comunicare all’atto di iscrizione il loro indirizzo PEC, le imprese individuali attive sono tenute a depositare al registro delle imprese competente, entro il 30/06/2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre e’ istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) . L’accesso all’INI-PEC e’ consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita’ di autenticazione. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza.
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