Per effetto degli obblighi introdotti dalla legge di Bilancio 2021, dal 1° luglio 2022 gli operatori economici nazionali devono effettuare l’invio delle operazioni transfrontaliere utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica nazionale.

Fatture passive

Le fatture passive continueranno ad essere emesse dai fornitori esteri secondo le modalità concordate tra le parti (fattura cartacea, PD, EDI o Peppol, per esempio).

  • Il soggetto che riceverà la fattura passiva estera dovrà:
  • registrarla con le consuete modalità in prima nota IVA;
  • generare una fattura elettronica secondo il formato XML standard delle fatture elettroniche nazionali;
  • trasmettere la fattura al Sistema di Intercambio, rispettando la tempistica prevista dalla legge (entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della fattura, per poter procedere poi in tempo con la liquidazione IVA);
  • acquisire la ricevuta di tipo RC e archiviarla con collegamento alla registrazione del documento di acquisto che l’ha generata.

Il tipo di documento da trasmettere dovrà essere:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

I dati del soggetto che emette la fattura passiva – e quindi che emette una autofattura (o che eventualmente effettua una integrazione) – dovranno essere indicati nei campi relativi al cessionario/committente. Lo SDI li recapiterà allo stesso soggetto che ha generato il documento.

Termini di trasmissione dei dati

I termini per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate sono:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita), in caso di operazioni attive
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa, in caso di operazioni passive.

Nuovo regime sanzionatorio

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è prevista una sanzione pari a €2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per l’invio, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esempi pratici di compilazione della fattura

Integrazione/autofattura estera passiva:

  • dati del Cedente/Prestatore: inserire i dati del soggetto estero;
  • dati del Cessionario/Committente: inserire i dati del soggetto che emette l’integrazione/autofattura.

Per chi utilizza i nostri Servizi, per invertire i dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente è necessario cliccare il bottone “Autofattura”, posizionato sotto i dati del Cedente/Prestatore (se correttamente premuto, il pulsante diventa verde).

Nel campo “Tipo” si dovrà inserire uno dei seguenti codici:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72;

Nel corpo della fattura indicare:

  • l’imponibile presente nella fattura analogica del fornitore estero;
  • l’importo della relativa imposta, calcolata da chi emette autofattura o della Natura Iva.