Normative - conservazione elettronica

Con la Risoluzione del 25 settembre 2015 n. 81/E l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari: il contribuente che conserva elettronicamente i propri documenti non dovrà più trasmettere il modello di variazione dati Iva (AA7/10 e AA9/11) quando il servizio è affidato ad un conservatore diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili.

La Sezione 1 dei modelli AA7/10 e AA9/11, relativa a “soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili”, va compilata quando i depositari sono diversi dal titolare, sia nel caso in cui venga sostituito un depositario, sia nel caso in cui siano variati uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili. Questi modelli sono nati in riferimento a documenti cartacei, quindi non tenendo conto della dematerializzazione di tali documenti.

Nel caso di conservazione elettronica il soggetto che opera il processo di conservazione dei documenti fiscali (definito dal CAD e riportato all’ interno del manuale di conservazione) può coincidere con il contribuente o essere un soggetto terzo che assume il ruolo di depositario.

In quest’ultimo caso, poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione).
Questo purché, in caso di controlli, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.