DPCM 22 luglio 2011

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

“A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5 bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale”: questo è quanto stabilito dal DPCM del 22 luglio 2011, relativo alle “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche”. Tale decreto stabilisce che, laddove non sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. La PEC diventa, dunque, lo strumento principale attraverso il quale pubbliche amministrazione e imprese comunicano tra loro in assenza di altre tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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