Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio dove vengono inseriti i nuovi codici “TipoDocumento” e “NaturaOperazione” per il tracciato xml della fatturazione diventa obbligatorio non più dal primo Ottobre, ma da Gennaio 2021. Da ottobre è comunque possibile utilizzare le nuove diciture. In sostanza fino al 31 Dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà ancora i documenti elettronici predisposti con le precedenti specifiche (quelle attualmente utilizzate), mentre dal 1° Gennaio 2021 (salvo proroghe) procederà allo scarto delle fatture elettroniche non predisposte secondo le nuove specifiche tecniche.
Questo cambiamento dei termini viene spiegato nel provvedimento 166579/2020 del 20 aprile, indicando la “considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria” come ragione primaria dello slittamento.
Le imprese che non hanno ancora adeguato i propri sistemi possono quindi sfruttare questi tre mesi per implementare le proprie soluzioni, compatibilmente con la propria situazione aziendale e le difficoltà del momento, per poter arrivare preparati e già “rodati” allo scattare dell’obbligo, utilizzando fin da subito delle soluzioni studiate per essere delle semplificazioni per i contribuenti.
Noi di Talea Consulting siamo pronti per supportarti in ogni processo di digitalizzazione aziendale, qualsiasi gestionale si utilizzi.
Quali sono i codici che dovranno essere modificati e aggiornati entro il 1° Gennaio 2021
“Tipo documento”
Si tratta dell’inserimento di nuovi codici per garantire una maggiore precisione nel predisporre le dichiarazioni IVA precompilate per ogni contribuente, quali:
- codice TD16: integrazione fattura per reverse charge interno;
- codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
- codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.
Sono stati aggiunti nuovi sotto codici “Tipo Ritenuta”:
- RT03: Contributo INPS
- RT04: Contributo ENASARCO
- RT05: Contributo ENPAM
- RT06: Altro contributo previdenziale
“Natura operazione”
Si tratta di dettagliare i codici N2, N3 e N6 per garantire maggiore chiarezza dei documenti e per agevolare la registrazione delle operazioni Transfrontaliere, riducendo il numero di documenti da comunicare in fase di compilazione periodica dell’Esterometro. Quindi i codici:
- N2 – Non soggette
- N3 – Non imponibile
- N6 – Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
A partire dal 4 Maggio 2020 sono stati dettagliati in questo modo, divenendo obbligatori dal 1 Ottobre 2020:
- N2.1 – Non Soggette ad IVA ai sensi degli Art. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 – Non soggette – altri casi
- N3.1 – Non imponibile – esportazioni
- N3.2 – Non imponibile – cessioni intracomunitarie
- N3.3 – Non imponibile – cessioni verso San Marino
- N3.4 – Non imponibile – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 – Non imponibile – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 – Non imponibile – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N6.1 – Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 – Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 – Inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 – Inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 – Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 – Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 – Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 – Inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 – Inversione contabile – altri casi
Ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche sono elencati nell’Allegato A – versione 1.6 del Provvedimento 9992.