Normative - conservazione elettronica

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 Giugno 2014 (contenente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto) prescrive di comunicare nella dichiarazione dei redditi se si effettua la conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti.
In particolare l’art. 5 del decreto tratta l’ “Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari” e contiene i quattro punti che seguono:

  1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
  2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto (…).
  3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dai direttori delle competenti Agenzie fiscali.
  4. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (…)sono stabilite, in relazione ai diversi settori di imposta, specifiche modalità per l’assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

L’obbligo decorre dal periodo d’imposta 2014, anno in cui è entrato in vigore il Decreto e la comunicazione deve essere inserita nel modello UNICO 2015, che si divide in differenti prospetti.
Il Decreto non distingue l’obbligo in base al modello organizzativo nel quale la conservazione viene eseguita che quindi vale sia per le conservazioni eseguite IN-HOUSE sia in OUTSOURCING.
Seguono i diversi campi da compilare che si diversificano in base al tipo di organizzazione:
1. UNICO 2015 SC (Società di Capitali): è stato aggiunto il rigo “RS104”.
2. UNICO 2015 SP (Società di Persone): è stato aggiunto il rigo “RS40”.
3. UNICO 2015 ENC (Enti Non Commerciali ed equiparati): è stato aggiunto il rigo “RS83”
4. UNICO 2015 PF (Persone Fisiche): è stato aggiunto il rigo “RS140”
I codici da inserire sono:
– Codice 1, qualora il contribuente, nel periodo di imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
– Codice 2, qualora il contribuente, nel periodo di imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari.
Leggi qui l’articolo 5 del DMEF 17 Giugno 2015