Regole in materia di Firme Elettroniche avanzate, qualificate e digitali

Regole in materia di Firme Elettroniche avanzate, qualificate e digitali

DPCM 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71

Il DPCM 22 febbraio 2013 stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati. In effetti questo Decreto era atteso da tempo in quanto l’effettiva operatività delle firme elettroniche era subordinata all’emanazione di queste regole, che, dettate in base a quanto previsto dall’art. 71 del CAD, rappresentano la base operativa di tutte quelle norme che richiedono come presupposto l’individuazione di standard tecnico-operativi. L’art. 21 del CAD, ha introdotto al comma 1 un riferimento alla “firma elettronica avanzata” in conseguenza dell’attribuzione a tale tipologia di firma di nuova dignità e rilevanza giuridica , si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell’utente strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità , atti a semplificare, l’uso delle nuove tecnologie.
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